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Legge 14/02/1963 n. 60

36. Ai fini del completamento del secondo piano settennale, istituito dall'art. 1 della legge 26 novembre 1955, n. 1148, il Comitato centrale e la Gestione continueranno ad applicare, in quanto compatibili con la presente legge, la stessa legge n. 1148, la legge 28 febbraio 1949, n. 43, la legge 2 agosto 1952, n. 1084, la legge 24 gennaio 1958, n. 19, il decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1949, n. 436, il decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1956, n. 1265, ed il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 1957, n. 1333.

37. Le disposizioni di cui all'art. 32 della presente legge potranno essere estese, con deliberazione del Comitato centrale, agli alloggi a riscatto con patto di futura vendita delle costruzioni del secondo settennio nelle zone nelle quali gli assegnatari versino in prevalenza in condizioni economiche disagiate.

38. Agli assegnatari di alloggi a riscatto con patto di futura vendita delle costruzioni del secondo settennio, che versino in condizioni economiche disagiate, è consentito di chiedere la trasformazione dell'assegnazione a riscatto in assegnazione in locazione semplice. Tale facoltà dovrà essere esercitata entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge e, per le costruzioni non ancora assegnate, entro sei mesi dalla consegna effettiva dell'alloggio. Nel programma decennale di costruzione di alloggi per lavoratori verrà ridotto, nella parte finale del programma, il numero degli alloggi da assegnare in locazione semplice in corrispondenza del numero degli alloggi per i quali sarà stata esercitata la facoltà di cui al primo comma.

39. La consistenza numerica, lo stato giuridico ed il trattamento economico di attività a qualsiasi titolo, e di quiescenza e di previdenza del personale della Gestione case per lavoratori, compreso il direttore generale, sono stabiliti con apposito regolamento, deliberato dal Consiglio di amministrazione e sottoposto all'approvazione del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro. La Gestione case per lavoratori dovrà comunque procedere all'assorbimento di tutto il personale già alle dirette dipendenze della Gestione I.N.A.-Casa senza risoluzione del rapporto di impiego, ivi compresi gli incaricati regionali. La Gestione case per lavoratori non potrà, inoltre, procedere all'assunzione di nuovo personale prima di aver provveduto all'assunzione di tutto il personale distaccato dall'I.N.A. presso la Gestione I.N.A.-Casa in liquidazione. Tutto il personale della Gestione case per lavoratori è assunto con contratto a tempo indeterminato e ad esso, qualunque sia la provenienza, è garantita uniformità di trattamento in relazione alle funzioni esercitate. Sono fatti salvi i diritti di anzianità e di qualificazione nonché le posizioni acquisite in base alla disciplina vigente alla data di entrata in vigore della presente legge ed è pure conservato ad personam il trattamento economico goduto alla stessa data. Le norme di attuazione stabiliranno i criteri per la liquidazione del personale nonché la costituzione del fondo di liquidazione per il personale rimasto in servizio e per il trattamento di quiescenza e previdenza del personale stesso.

40. Restano salve le competenze delle province di Trento e Bolzano di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1959, n. 28, e si intendono riferiti alla Gestione case per lavoratori gli adempimenti imposti dall'articolo 2 del decreto presidenziale citato alla Gestione I.N.A.-Casa.

41. Il Governo della Repubblica è autorizzato ad emanare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge su proposta congiunta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale e del Ministro per i lavori pubblici, sentito il Comitato centrale, le norme per l'attuazione della presente legge.

 

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